DUAL USE - PRODOTTI A DUPLICE USO

Regolamento CE n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

 

I PRODOTTI A DUPLICE USO “sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari

(Art. 2)

Qualora l'azienda esportatrice riscontri che uno o più prodotti o tecnologie da esportare al di fuori dell'UE, sia inserito nelle liste del Reg. 428/09, deve munirsi di regolare autorizzazione da richiedere al Ministero per lo Sviluppo Economico (Direzione Generale per la Politica Commerciale)

L' Iran, in quanto Paese soggetto ad embargo, è sottoposto ad una disciplina speciale in tema di dual use.

 

Normalmente i tecnici esperti, presenti in azienda, hanno le competenze per verificare se il prodotto può avere un duplice uso. In caso di dubbio, è possibile fare una richiesta specifica al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e ricevere un parere tecnico anche se non vincolante.

 

Se il prodotto non rientra nelle liste del Reg. 428/09 può circolare liberamente al di fuori dell'Unione. Si consiglia di allegare una dichiarazione su foglio separato oppure inserendo una clausola in fattura con la quale si dichiara che i beni non sono prodotti a duplice uso. Es: “Si dichiara sotto la nostra responsabilità che la merce in oggetto non è compresa nell’elenco di beni a duplice uso di cui al Reg.n. 428/09”.

Nella prassi doganale i prodotti a duplice uso sono contraddistinti dalla casella 44 del DAU (dichiarazione doganale).

 

In caso di violazione, la legge italiana (comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs 9 aprile 2003 n. 96) prevede le seguenti sanzioni penali:

Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, é punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro”

 

Qualora la merce venisse bloccata alla dogana, l'operatore economico potrebbe essere considerato inadempiente dalla controparte e costretto a pagare un risarcimento. E' necessario, pertanto, inserire nel contratto di fornitura una clausola di esonero da responsabilità per inadempimento. Il consiglio è soprattutto per coloro che esportano merce nei Paesi Islamici, con i quali è difficile dimostrare la causa di forza maggiore.

Un esempio di clausola potrebbe essere:

EXCLUSION OF LIABILITY: “Under no circumstances the seller should be liable for measures taken by the public administration, such as lack of authorization or customs' refusal. The buyer understands and aknowledges that seller shall in no event be liable, by reason of any breach of the Contract, for any indirect, special or consequential loss or damages that may be suffered in connection with such measures" 

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