LOCAZIONI

Lo studio offre consulenza e assistenza dalla redazione del contratto all'incontro in studio con le parti per la lettura e la comprensione delle varie clausole contrattuali.

Il compenso comprende oltre alla redazione e all'assistenza in studio, la registrazione del contratto di locazione presso l'agenzia delle entrate e la comunicazione al Comune della dichiarazione IMU.

 

Assistenza, Consulenza e Redazione per le seguenti tipologie di contratto:

 

  • CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE LIBERO (art. 2 l. 431/98): il canone di locazione è libero e di norma, viene determinato dal proprietario sulla base del valore di mercato. La durata è di 4 anni e si rinnova automaticamente di altri 4 anni in assenza di disdetta da parte del proprietario (il proprietario può disdire, alla prima scadenza solo in presenza di determinate circostanze, v. oltre *). L'adeguamento del canone agli indici ISTAT sul costo della vita è applicato solo se previsto dal contratto. Le spese di registrazione sono pagate, salvo diversi accordi, al 50% tra inquilino e proprietario.

  • CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (art. 4 l. 431/98): i parametri relativi alla fissazione del canone di locazione sono stabiliti di concerto tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. A fronte di un canone più basso rispetto al valore di mercato, sono previste svariate agevolazioni agevolazioni fiscali e una durata più breve rispetto al canone libero (tre anni, rinnovabile automaticamente di altri due anni. Anche in questo caso, il proprietario, alla prima scadenza può inviare la disdetta solo in presenza di determinate circostanze *). Le agevolazioni fiscali sono di tre tipi: 1) l'imposta di registrazione è del 1,4% sul canone annuo, anziché del 2%. 2) per coloro che aderiscono all'opzione della cedolare secca al posto della dichiarazione Irpef sul 730, l'aliquota unica è ridotta al 15%. 3) se non si sceglie l'opzione della cedolare secca, l'imponibile Irpef è del 66,5%. I comuni possono stabilire aliquote più basse per l'IMU ( nel comune di Bologna, l'aliquota è dello 0,76%).

  • CONTRATTO DI LOCAZIONE A STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5 l. 431/98): prevede una durata da 6 a 36 mesi, rinnovabile alla scadenza. Il canone può essere solo concordato (ovvero, come nel caso precedente, è stabilito dalle organizzazioni dei proprietari di concerto con le organizzazioni dei conduttori). E' necessario che lo studente abbia la residenza in un comune ubicato almeno a 100 km di distanza dal comune in cui si trova l'immobile da locare, oppure abbia la residenza in un'altra provincia.

  • CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIO (art. 5 l. 431/98): la durata varia da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi. La natura transitoria va dichiarata nel contratto (ad es. il proprietario intende vendere l'immobile, oppure deve destinare l'immobile ad abitazione per sé o per i propri familiari). Il rinnovo è possibile soltanto se permane la natura transitoria. Il canone può essere libero o aumentato del 20% rispetto al canone concordato.

 

* Il proprietario può dare disdetta alla prima scadenza solo se:

 

1. intende destinare l'immobile a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio del coniuge, dei genitori, dei figli e dei parenti entro il secondo grado;

2. il locatore è una società o ente di utilità pubblica e offre in cambio all'inquilino un altro immobile idoneo;

3. l'inquilino ha la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune (secondo interpretazioni, esso può anche essere offerto in locazione dallo stesso proprietario);

4. l'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza dell’inquilino costituisca un ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

5. l'unità immobiliare si trova in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione o la demolizione o la sopraelevazione e sia necessario lo sgombero;

6. l'inquilino non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

7. il locatore intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione (diritto di prelazione)

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