DEFINIZIONE:
Per mediazione si intende “l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (art. 1 d.lgs. 28/2010)
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA:
La mediazione è condizione di procedibilità (e quindi obbligatoria) nelle seguenti materie:
CONDOMINIO
DIRITTI REALI
DIVISIONE
SUCCESSIONI EREDITARIE
PATTI DI FAMIGLIA
LOCAZIONE
COMODATO
AFFITTO DI AZIENDE
RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA RESPONSABILITA' MEDICA E SANITARIA
RISARCIMENTO DA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITA'
CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI
DURATA:
Il procedimento di mediazione non può durare più di 3 mesi; il primo incontro deve avvenire entro 30 giorni dal deposito dell'istanza.
EFFICACIA DELL'ACCORDO:
In caso di conciliazione, l'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, ha valore di titolo esecutivo; titolo sufficiente per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, oltre che per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Negli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato dal Tribunale.
AGEVOLAZIONI FISCALI:
Tutti gli atti relativi al procedimento sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro fino ad un valore di € 50.000.
Se la mediazione si conclude con un'accordo, le parti hanno diritto ad un credito di imposta fino ad un massimo di € 500 per il pagamento delle indennità all'organismo di mediazione. In caso di mancato accordo, il credito d'imposta è ridotto alla metà.
NESSUN COMPENSO SE AL PRIMO INCONTRO NON SI RAGGIUNGE UN ACCORDO:
Non è dovuto nessun compenso all'organismo di mediazione se al primo incontro le parti non raggiungono un accordo e comunque decidono di non proseguire con la mediazione.