LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

DEFINIZIONE:

Per mediazione si intende “l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (art. 1 d.lgs. 28/2010)

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA:

La mediazione è condizione di procedibilità (e quindi obbligatoria) nelle seguenti materie:

  • CONDOMINIO

  • DIRITTI REALI

  • DIVISIONE

  • SUCCESSIONI EREDITARIE

  • PATTI DI FAMIGLIA

  • LOCAZIONE

  • COMODATO

  • AFFITTO DI AZIENDE

  • RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA RESPONSABILITA' MEDICA E SANITARIA

  • RISARCIMENTO DA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITA'

  • CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI

 

DURATA:

Il procedimento di mediazione non può durare più di 3 mesi; il primo incontro deve avvenire entro 30 giorni dal deposito dell'istanza.

 

EFFICACIA DELL'ACCORDO:

In caso di conciliazione, l'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, ha valore di titolo esecutivo; titolo sufficiente per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, oltre che per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Negli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato dal Tribunale.

 

AGEVOLAZIONI FISCALI:

Tutti gli atti relativi al procedimento sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro fino ad un valore di € 50.000.

Se la mediazione si conclude con un'accordo, le parti hanno diritto ad un credito di imposta fino ad un massimo di € 500 per il pagamento delle indennità all'organismo di mediazione. In caso di mancato accordo, il credito d'imposta è ridotto alla metà.

 

NESSUN COMPENSO SE AL PRIMO INCONTRO NON SI RAGGIUNGE UN ACCORDO:

Non è dovuto nessun compenso all'organismo di mediazione se al primo incontro le parti non raggiungono un accordo e comunque decidono di non proseguire con la mediazione. 

Contatti

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